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mercoledì 25 maggio 2011

proposta disciplinare Isole Tremiti

TITOLO I

Capo I 􏰁
Disposizioni generali

Art.1 - Oggetto
Il presente disciplinare regolamenta le attività consentite nella Riserva Naturale Marina Isole Tremiti in attuazione del Decreto Interministeriale del 14.07.1989, fino alladozione del Regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della Riserva.

Art.2 - Gestione della Riserva Naturale Marina delle Isole Tremiti
La gestione della Riserva Naturale Marina Isole Tremiti è affidata allEnte Parco Nazionale del Gargano, soggetto individuato ai sensi dellarticolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dallarticolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche di seguito denominato Ente Gestore.

Art. 3 – Commissione di riserva
1. La Commissione di riserva, viene istituita presso l’Ente Gestore della Riserva Marina Naturale Isole Tremiti visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell’articolo 2, comma 339, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell’area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere su:
a.  le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
b.  le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività
consentite nelle diverse zone;
c.  la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione della Riserva Marina e le successive proposte di aggiornamento;
d.  il programma annuale relativo alle spese di gestione;
e.  le relazioni sul funzionamento e lo stato della Riserva Marina;
f.   gli atti e le procedure comunque incidenti sulla Riserva Marina.
2.      Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Ente Gestore; decorso tale termine,  l’Ente Gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dal soggetto gestore. Resta salva la possibilità per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessità di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all’emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti. 3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è, comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1 e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima
4. La convocazione della Commissione avviene con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso a mezzo telegramma o fax, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, inviato almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.
5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile della Riserva Marina che ne cura la trasmissione all’Ente Gestore e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di I° fascia.
7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell’Ente Gestore.


Art. 4 - Attività di sorveglianza
La sorveglianza nella Riserva Naturale Marina Isole Tremiti è effettuata dalla Capitaneria di Porto di Termoli attraverso i propri uffici periferici competenti, dal Coordinamento Territoriale per l􏰀Ambiente del Corpo Forestale dello Stato e dagli organi di polizia presenti nell􏰀arcipelago delle Tremiti.

Art. 5 - Delimitazione generale della Riserva Naturale Marina Isole Tremiti
La delimitazione della Riserva Naturale Marina Isole Tremiti, nonché la suddivisione in zone A, B e C, è definita nel decreto istitutivo del 14 luglio 1989 pubblicato sulla G.U. n. 295 del 19.12.1989.

Art. 6 - Attività consentite
Nel rispetto delle caratteristiche ambientali della Riserva Naturale Marina Isole Tremiti e delle sue finalità istitutive, salvo lesistenza di usi civici compatibili con la normativa di riferimento, sono consentite le seguenti attività libere e/o autorizzate:
Zona A di riserva integrale
Al di fuori dello specchio acqueo interdetto ai sensi della Ordinanza n. 27 del 18/10/1972 della Capitaneria di Porto di Manfredonia sono permesse:
Attività libere:
a) laccesso, navigazione e sosta ai mezzi di soccorso;
b) laccesso, navigazione e sosta ai natanti, alle imbarcazioni e alle navi dellEnte Gestore e del comune di Isole Tremiti per attività di servizio, di studio e ricerca;
c) laccesso, navigazione e sosta ai natanti, alle imbarcazioni e alle navi impegnati in compiti di sorveglianza, controllo ambientale e sanitario delle acque.
Attività consentite previo rilascio di autorizzazione:
a) laccesso, navigazione e sosta ai natanti, alle imbarcazioni e alle navi per lo svolgimento delle ricerche autorizzate dallEnte Gestore;
b) le immersioni subacquee con o senza autorespiratore ai fini della valutazione e/o realizzazione di programmi scientifici autorizzati dallEnte Gestore nonché quelle eseguite nello svolgimento delle attività di sorveglianza e soccorso.
Zona B di riserva generale
Attività libere:
a) la balneazione;
b) le immersioni subacquee senza autorespiratore;
c) la navigazione a vela e a remi.
Attività consentite previo rilascio di autorizzazione:
a) le immersioni subacquee con autorespiratore;
b) la navigazione a motore di natanti e imbarcazioni da diporto che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
1. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
2. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e
acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
3. utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.
c) la navigazione a motore delle unità navali adibite al trasporto collettivo che effettuano visite guidate e delle unità di appoggio alle immersioni subacquee;
d) la pesca professionale;
e) le attività di ricerca scientifica.
Zona C di riserva parziale
Attività libere:
a) la balneazione;
b) la navigazione a vela e a remi;
c) la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni nel rispetto delle disposizioni di cui allart. 8;
d) la navigazione a motore delle unità navali adibite al trasporto collettivo che effettuano visite guidate nel rispetto delle disposizioni di cui all􏰀art. 10; 
e) lancoraggio e lormeggio nel rispetto delle disposizioni di cui all􏰀art. 14 e 15;
f) le immersioni subacquee con e senza autorespiratore nel rispetto delle disposizioni di cui allart.16 e 17;
g) la pesca sportiva nel rispetto delle disposizioni di cui allarticolo 21;
h) la sosta notturna nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 14.
Attività consentite previo rilascio di autorizzazione:
a) le attività di ricerca scientifica;
b) la pesca professionale e il pesca turismo.

Art. 7 - Divieti
Allinterno della Riserva Naturale Marina Isole Tremiti, come sopra individuata, sono vietate, ad esclusione di quanto riportato nellart. 6, le attività che compromettono le caratteristiche dellambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive della Riserva Marina, ai sensi dellart. 19, comma 3, della 􏰂Legge quadro sulle aree protette􏰃 n. 394 del 6 dicembre 1991. In particolare sono vietate:
a) la navigazione a motore, laccesso e la sosta di unità navali di qualsiasi genere e tipo ad eccezione di quanto riportato negli articoli che seguono;
b) la cattura, la raccolta, il danneggiamento di specie animali e vegetali e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento della biocenosi, ivi compresa limmissione di specie estranee, nonché lasportazione di rocce, minerali e reperti archeologici;
c) lalterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, anche temporanea, dellambiente marino, nonché la discarica sia di materiali inerti che di rifiuti solidi o liquidi; d) lintroduzione di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
e) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nellarea;
f) la pesca a strascico e quella a circuizione ad eccezione di quanto previsto agli articoli seguenti;
g) le immersioni con autorespiratore nelle grotte subacquee ad eccezione di quanto riportato negli articoli seguenti;
h) lutilizzo di moto d􏰀acqua e la pratica dello sci nautico;
i) lancoraggio, ad eccezione di quanto riportato negli articoli seguenti.



Titolo II

Disciplina delle singole attività consentite
Capo I
 Disciplina delle attività di navigazione

Art. 8 -  Disciplina della navigazione delle unità da diporto
1. Salvo quanto disposto dal Codice di Navigazione o da disposizioni emesse dallAutorità Marittima competente, la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni da diporto e la navigazione a vela sono consentite nel rispetto delle seguenti modalità:
a. in zona B, con scafo in dislocamento a velocità non superiore a 5 nodi;
b. in zona C, con scafo in dislocamento, entro 300 metri dalla costa a velocità non superiore a 5 nodi e nella fascia tra 300 e 600 metri dalla costa, a velocità non superiore a 10 nodi.
2. In zona B e C non è consentito l'accesso alle grotte marine a tutte le unità da diporto sia a remi che a motore, salvo quanto previsto dallart. 10 comma 2.
3. In zona B è consentito l’accesso e la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
a. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
b. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
c. utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.
4. In zona B è consentito l’accesso alle imbarcazioni non in possesso dei requisiti di eco-compatibilità di cui al precedente comma 3, al solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare, le aree di ormeggio regolamentato.
5. In zona C è consentito l’accesso e la navigazione a motore ai natanti ed alle imbarcazioni.

Art. 9 - Modalità di richiesta per il rilascio delle autorizzazioni alla navigazione delle unità da diporto
Ai fini del rilascio dell􏰀autorizzazione alla navigazione in zona B, il richiedente dovrà presentare apposita domanda utilizzando il modello predisposto dall􏰀Ente Gestore.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) la dichiarazione di potenza e/o il certificato duso del motore e la documentazione tecnica provante uno dei requisiti di cui all’art. 8 comma 3 (per la lettera c. è possibile presentare autocertificazione);
c) ricevuta di pagamento delle spese tecniche e di segreteria di cui allart. 25.
I residenti nel comune delle Isole Tremiti sono esonerati dalla presentazione della richiesta di autorizzazione previa comunicazione allEnte Gestore nella quale si attesti la titolarità del natante.

Art. 10 -􏰁 Disciplina della navigazione delle unità navali adibite al trasporto collettivo per visite guidate e delle unità di appoggio alle immersioni subacquee.
1. Salvo quanto disposto dal Codice di Navigazione o da disposizioni emesse dallAutorità Marittima competente, la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni adibite al trasporto collettivo è consentita nel rispetto delle seguenti modalità:
a. in zona B,con scafo in dislocamento a velocità non superiore a 5 nodi;
b. in zona C, con scafo in dislocamento, entro 300 metri dalla costa a velocità non superiore a 5 nodi e nella fascia tra 300 e 600 metri dalla costa, a velocità non superiore a 10 nodi.
2. In zona B e C è consentito l'accesso alle grotte marine, attraverso gli appositi corridoi di lancio, a tutte le unità autorizzate dallEnte Gestore, dotate di adeguati sistemi di protezione che impediscano la produzione dei danni alle pareti rocciose.
3. Non è consentito luso di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo. 4. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dellunità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché labbandono di rifiuti.


Art. 11 -􏰁Disciplina del trasporto marittimo di linea.
1. Nelle zone A non è consentito il trasporto marittimo di linea.
2. Nella zona B il trasporto marittimo di linea è consentito, previa autorizzazione dell’Ente
Gestore, con navigazione parallela alla linea di costa, a velocità non superiore a 5 nodi.
3. Nella Zona C il trasporto di linea è consentito, previa autorizzazione dell’Ente Gestore, a velocità non superiore a 10 nodi.
4. Nel corso delle operazioni di avvicinamento alle aree di attracco la navigazione è consentita perpendicolarmente alla linea di costa, con le modalità di cui al precedente comma 2.
5. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell’unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
6. Non è consentito l’uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
7. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di fornire all’Ente Gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio della Riserva Marina, nonché di fornire agli utenti l’apposito materiale informativo predisposto dall’Ente gestore.
8. L’Ente Gestore può disciplinare, con successivo provvedimento, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.
9. I corrispettivi per l’autorizzazione alle attività di trasporto passeggeri sono disposti secondo le modalità di cui al successivo articolo 25.
10. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell’area marina protetta.

Art. 12 -􏰁Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto.
1. L’esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unità da diporto per la navigazione nella Riserva Marina è consentito, previa autorizzazione dell’Ente Gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all’articolo 8.
2. Ai fini dell’esercizio delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell’area marina protetta, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente Regolamento, devono:
a. essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo, documentate con autocertificazione e dichiarazione del cantiere presso il quale sono stati eseguiti i lavori di adeguamento, nel caso di imbarcazioni e unità cabinate;
b. essere dotate uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
-  unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
- motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
-  utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.
3. Fino alla data indicata al comma precedente, tali requisiti costituiscono criteri preferenziali per il rilascio della relativa autorizzazione.
4. Ai fini dell’esercizio dell’attività di noleggio e locazione di unità da diporto nella Riserva Marina, sono rilasciate le autorizzazioni annuali, da parte dell’Ente Gestore, fino al raggiungimento del 75% del numero di autorizzazioni ammesse, ai seguenti soggetti:
a. persone fisiche comprovanti la residenza nel Comune delle Isole Tremiti;
b. società, consorzi, e cooperative di capitale con sede sociale nel Comune delle Isole Tremiti.
5. Ai fini dell’esercizio dell’attività di noleggio e locazione di unità da diporto nella Riserva Marina, sono rilasciate le autorizzazioni annuali da parte dell’Ente Gestore, per una quota non inferiore al 25% del numero di autorizzazioni, ai soggetti non rientranti nei requisiti di cui al precedente comma, con priorità ai soggetti già in possesso di autorizzazione per la precedente annualità.
6. Il rilascio dell’autorizzazione è effettuata con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al comma 2 e, subordinatamente, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
7. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui ai precedenti commi, i soggetti richiedenti devono:
a. fornire dettagliata lista dei mezzi nautici utilizzati;
b. presentare copia del certificato di residenza del proprietario dell’unità;
c. presentare copia dell’atto costitutivo nel caso in cui le imprese siano costituite in forma societaria.
d. formulare contestuale accettazione scritta del presente Regolamento;
e. far pervenire le istanze di autorizzazione all’Ente Gestore almeno 60 giorni prima della data prevista di inizio attività.
8. Ogni sostituzione delle unità da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione comporta il ritiro dell’autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all’Ente Gestore, che provvederà a verificare i requisiti della nuova unità e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
9. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo per l’esercente di acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo della Riserva Marina e del presente Regolamento.
10. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di fornire all’Ente Gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell’area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l’apposito materiale informativo predisposto dall’Ente gestore.
11. I corrispettivi per l’autorizzazione alle attività di noleggio e locazione di unità da diporto nella Riserva Marina sono disposti secondo le modalità di cui al successivo articolo 25.
12. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo della Riserva Marina.


Art. 13 -􏰁Modalità di richiesta per il rilascio delle autorizzazioni alla navigazione delle unità navali adibite al trasporto collettivo per visite guidate e delle unità di appoggio alle immersioni subacquee.
1. Ai fini dell’esercizio dell’attività per il trasporto collettivo per visite guidate e appoggio alle immersioni subacquee, sono rilasciate le autorizzazioni annuali da parte dell’Ente Gestore a società, consorzi, cooperative e ditte individuali con sede sociale nel Comune delle Isole Tremiti (art. 3 lettera f del Decreto Interministeriale del 14 luglio 1989 Istituzione della Riserva Naturale Marina denominata Isole Tremiti).
2. Ai fini del rilascio dellautorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate nella Riserva Marina, l'Ente Gestore valuterà per le unità navali impiegate, i seguenti requisiti di eco-compatibilità:
a. dotazione di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina nel caso di imbarcazioni e unità cabinate, documentata con autocertificazione o con dichiarazione del cantiere presso il quale sono stati eseguiti i lavori di adeguamento;
b. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo diesel conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
c. motore entrobordo o fuoribordo alimentato con biodiesel, etanolo, gas o altri carburanti ecologici;
d. possesso di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;
e. possesso a bordo di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti;
f. accessibilità per i disabili motori.
3. Non è ammessa la sostituzione del mezzo autorizzato con altra unità navale. Ai fini del
rilascio della nuova autorizzazione si adotterà la stessa procedura di cui al precedente comma.
4. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dellautorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati allatto della richiesta.
5. I soggetti richiedenti, utilizzando il modello predisposto dallEnte Gestore, devono compilare apposita istanza e allegare la seguente documentazione:
a) copia della licenza di navigazione, dalla quale risulti la portata massima di passeggeri trasportabili e la residenza dellarmatore;
b) documento di riconoscimento in corso di validità;
c) dichiarazione di potenza e/o il certificato duso del motore e l’eventuale documentazione tecnica comprovante la conformità del propulsore alla Direttiva 2003/44/CE;
f) ricevuta di pagamento delle spese tecniche e di segreteria di cui allart. 25.
6. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, lEnte Gestore può stabilire con successivo autonomo provvedimento il numero massimo di unità adibite al trasporto passeggeri e visite guidate, anche subacquee.
7. Le autorizzazioni rilasciate hanno validità annuale e non sono cedibili.
8. Le unità navali autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dallEnte Gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.

Capo II
 Disciplina dellattività di ancoraggio

Art. 14 - Disciplina generale
1. I natanti e le imbarcazioni a motore e le unità navali a vela che accedono alla Riserva Naturale Marina Isole Tremiti possono ancorarsi esclusivamente nei fondali sabbiosi o ciottolosi della zona C come individuati dalla cartografia ufficiale pubblicata sul sito istituzionale dellEnte e salvo provvedimenti interdittivi motivati.
2. La sosta notturna allancora nella zona C della Riserva Naturale Marina delle Isole Tremiti sarà consentita esclusivamente ai natanti e alle imbarcazioni che presentano i seguenti requisiti di eco-compatibilità:
a. dotazione di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina nel caso di imbarcazioni e unità cabinate, documentata con autocertificazione o con dichiarazione del cantiere presso il quale sono stati eseguiti i lavori di adeguamento;
b. possesso di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.

Capo III
Disciplina dellattività di ormeggio

Art.15 - Disciplina dell’attività di ormeggio
1. I siti di ormeggio per le attività diportistiche, salvo quelli già esistenti, saranno individuati dallEnte Gestore con altro successivo provvedimento.
2. Lormeggio delle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate è consentito nei siti di ormeggio individuati salvo ulteriore provvedimenti di individuazione dellEnte Gestore.
3. Nelle zone B e C non è consentito lormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle attività dei centri dimmersione, pescaturismo, trasporto passeggeri, visite guidate.
4. Le manovre per il raggiungimento dei siti di ormeggio devono avvenire con rotta di rapido e sicuro avvicinamento e/o allontanamento.
5. Con successivo provvedimento saranno determinate le modalità relative alluso degli ormeggi installati dallEnte Gestore ed i relativi canoni di utilizzo dei gavitelli.

Capo IV
Disciplina dellattività di immersione subacquea

Art. 16 - Disposizioni generali
1. In zona A non sono consentite le immersioni subacquee individuali o in gruppo.
2. Nelle zone B e C non sono consentite immersioni subacquee notturne.
3. In zona B  le immersioni subacquee con autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite previa autorizzazione dell’Ente Gestore, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
a. nei siti individuati dall’Ente Gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio, per le immersioni subacquee con autorespiratore;
b. dalle ore 9.00 alle ore 19.00, nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre;
c. dalle ore 9.00 alle ore 16.00, nel periodo dal 1 ottobre al 31 maggio;
d. in caso di immersioni individuali, esclusivamente se in possesso di brevetto e di autorizzazione da parte dell’Ente Gestore;
e. in caso di immersioni effettuate in gruppo, in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di aiuto istruttore o divemaster, individuato all’atto dell’autorizzazione da parte dell’Ente Gestore, in un numero di subacquei non superiore a 6;
f. in ciascun sito l’immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.
4. Le immersioni subacquee individuali per le persone disabili, con o senza autorespiratore, possono essere svolte esclusivamente da subacqueo disabile con brevetto di livello A, B o C o equivalente, accompagnato come previsto dalla didattica di appartenenza.
5. Le immersioni subacquee nelle zone B e C devono rispettare il seguente codice di condotta:
a. non è consentito il contatto con il fondo marino, l’asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
b. non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
c. il transito nelle grotte naturali deve avvenire nei modi e tempi strettamente necessari ai fini dell’effettuazione del percorso sommerso;
d. è fatto obbligo di mantenere l’attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
e. è fatto obbligo di segnalare all’Ente Gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali della Riserva Marina di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
f. è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni della Riserva Marina, in particolare dello specifico sito d’immersione;
g. non è consentito l’uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell’Ente Gestore.
6. L’ormeggio dei natanti a supporto delle immersioni subacquee autorizzate dall’Ente Gestore è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall’Ente Gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l’immersione e comunque non superiore alle 2 ore.
7. La navigazione nell’area marina protetta delle unità a supporto delle immersioni subacquee è consentita con le seguenti modalità:
a. in zona B, a velocità non superiore a 5 nodi;
b. in zona C, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa.
8. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l’Ente Gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nella Riserva Marina e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee, in particolare:
a. stabilendo il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
b. individuando i siti di immersione più adeguati e/o a tema;
c. predisponendo punti attrezzati idonei per l’ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee;
d. incentivando la destagionalizzazione delle attività subacquee.
9. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee individuali nella zona B  e l’eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:
a. versare all’Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 25;
b. indicare le caratteristiche dell’unità navale utilizzata per l’immersione, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
c. dichiarare formalmente di conoscere l’ambiente sommerso dell’area marina protetta;
d.      sottoscrivere l’impegno a rispettare il codice di condotta di cui al comma 5 e a compilare il libretto delle immersioni;
e. per le immersioni subacquee in gruppo è possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa.
10. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per le visite guidate subacquee individuali, nel caso in cui il numero delle domande ecceda il limite delle autorizzazioni previsto dall’Ente Gestore in base ad un regime di contingentamento, godono di titolo preferenziale i seguenti soggetti:
a) i residenti nel comune ricadenti nel Comune delle Isole Tremiti;
b) i soggetti che accedono via terra alle immersioni;
c) i conducenti di unità navali munite di motore fuoribordo a 4 tempi benzina verde o a due tempi a iniezione diretta, ovvero motore entrobordo conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche.
11. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni all’Ente Gestore sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio dell’area marina protetta.

Art. 17 – Disciplina delle visite guidate subacquee
1. Nella zona A sono vietate le visite guidate subacquee.
2. Nelle zone B e C sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri d'immersione autorizzati, nei siti individuati dall’Ente Gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
a.      dalle ore 9.00 alle ore 19.00, nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre;
b.      dalle ore 9.00 alle ore 16.00, nel periodo dal 1 ottobre al 31 maggio;
c.      in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;
d.      in un numero di subacquei non superiore a 6 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;
e.      in un numero totale di subacquei non superiore a 14, compresi le guide e gli istruttori;
f.       in ciascun sito l’immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.
3. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente articolo 16, comma 5.
4. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall’Ente Gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
5. La navigazione nell’area marina protetta delle unità adibite alle attività dei centri d’immersione è consentita con le seguenti modalità:
a. in zona B, a velocità non superiore a 5 nodi;
b. in zona C, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa.
6. Non è consentito l’uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
7. L’ormeggio delle unità dei centri d’immersione autorizzati dall’Ente Gestore è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall’Ente Gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l’immersione.
8. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole della Riserva Marina, l’importanza dell’ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
9. Il responsabile dell’unità navale, prima dell’immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall’Ente Gestore, gli estremi dell’unità navale, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l’orario e il sito di immersione. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all’Autorità preposta al controllo o al personale dell’Ente Gestore e riconsegnato all’Ente gestore entro il 31 dicembre di ciascun anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall’Ente Gestore per le finalità istituzionali.
10. Le unità navali autorizzate alle attività di visite guidate subacquee sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall’Ente Gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
11. Presso l’Ente Gestore è istituito l’Albo dei Centri di immersione e degli altri operatori del settore, abilitati ad operare all’interno della Riserva Marina sulla base di particolari requisiti, tra cui:
a. istruttori e guide in possesso di un idoneo brevetto con grado minimo di “Divemaster” o equivalente, rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali;
b. curriculum professionale che attesti la conoscenza delle norme di tutela e dell’ambiente marino della Riserva Marina;
c. presenza di almeno uno dei soci del centro d’immersione in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori.
12. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nella Riserva Marina e l’eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i centri di immersione richiedenti devono:
a) risultare residenti nel Comune delle Isole Tremiti;
b) risultare in possesso di specifici requisiti di compatibilità ambientale, individuati dall’Ente Gestore con successivo provvedimento;
c) per le sole Associazioni, risultare titolari di una sede operativa nel Comune della Riserva Marina delle Isole Tremiti;
d) indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l’attività;
e) versare all’Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 25;
13. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l’Ente Gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell’area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle visite guidate subacquee, in particolare stabilendo:
a. i siti di immersione più adeguati e/o a tema;
b. il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
c. il numero massimo di unità navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato. Ogni variazione della flotta deve essere comunicata e debitamente autorizzata dall’Ente Gestore;
d. punti attrezzati idonei per l’ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee;
e. incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee.
14. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per le visite guidate subacquee, nel caso in cui il numero delle domande ecceda il limite delle autorizzazioni previsto dall’Ente Gestore in base ad un regime di contingentamento, godono di titolo preferenziale i seguenti soggetti:
a. i residenti nel Comune delle Isole Tremiti;
b. gli operatori con unità navali munite di motore elettrico;
c. gli operatori con unità navali munite di motore fuoribordo a 4 tempi benzina verde o a due tempi a iniezione diretta, ovvero motore entrobordo conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche.
15. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di fornire agli utenti l’apposito materiale informativo sulla riserva Marina predisposto dall’Ente Gestore.
16. I centri di immersione autorizzati che ne facciano richiesta possono utilizzare il marchio registrato della Riserva Marina ai fini della divulgazione dell’attività subacquea.
17. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee guidate le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo della Riserva Marina.



Art. 18 –􏰁 Modalità di richiesta per il rilascio delle autorizzazioni alle immersioni subacquee
1. Ai fini del rilascio dellautorizzazione alle immersioni subacquee individuali in zona B il richiedente dovrà presentare apposita domanda utilizzando il modello predisposto dallEnte Gestore. Alla domanda dovranno essere allegati:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) copia del brevetto subacqueo;
c) ricevuta di pagamento delle spese tecniche e di segreteria di cui all􏰀art. 25.
2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle immersioni subacquee collettive per i Diving Center o Centri d’immersione il richiedente dovrà presentare apposita domanda utilizzando il modello predisposto dall’Ente Gestore. Alla Domanda dovranno essere allegati:
a) ragione sociale;
b) residenza della sede legale, partita IVA;
c) nominativo con copia del documento di riconoscimento del responsabile;
d) domicilio, telefono, fax, e-mail;
e) caratteristiche delle unità di appoggio nautiche per le immersioni;
f) licenza di navigazione delle unità appoggio;
g) certificato iscrizione C.C.I.A.A.;
h) contratto di assicurazione R.C. .

Capo V
Disciplina dell’attività di pesca professionale

Art. 19 –􏰁 Disposizioni generali
1.Nella zona B è consentita esclusivamente la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dellEnte Gestore, riservata ai pescatori professionisti e alle imprese aventi sede legale nel comune ricadente nella Riserva Naturale Marina Isole Tremiti, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:
a) una rete da posta fissa, di lunghezza massima complessiva pari a 500 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 20 millimetri, calata non prima di 2 ore dal tramonto e salpata non meno di 2 ore dopo l’alba successiva e comunque non oltre le ore 08.00, a una distanza non inferiore a 150 m dai segnalamenti marittimi o dall’imboccatura di porti e di approdi turistici;
b) palangaro, uno per unità navale, aventi un numero massimo complessivo a bordo di 300 ami, a una distanza non inferiore a 150 metri dai segnalamenti marittimi o dall’imboccatura di porti e di approdi turistici;
c) nasse,fino a un numero massimo di 4 per unità navale.
2. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dellunità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché labbandono di rifiuti.
3. È fatto obbligo di segnalare allEnte Gestore leventuale perdita di attrezzi da pesca o parte di essi, al fine di consentire interventi di recupero.
4. La richiesta di autorizzazione ad eseguire lattività di pesca professionale deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
5. I soggetti autorizzati alle attività di piccola pesca professionale devono comunicare annualmente allEnte Gestore i periodi, gli attrezzi utilizzati e le modalità di pesca all'interno della Riserva Marina ai fini del monitoraggio.
6. I soggetti  autorizzati dovranno apporre sul gavitello di segnalazione il n° di autorizzazione dell’Ente Gestore.

Art.20 –􏰁 Modalità di richiesta per il rilascio delle autorizzazioni alla pesca professionale
Ai fini del rilascio dell􏰀autorizzazione alla pesca professionale il richiedente dovrà presentare apposita domanda utilizzando il modello predisposto dall’Ente Gestore. Alla domanda dovranno essere allegati:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) licenza di pesca;
d) la dichiarazione di potenza e/o il certificato d􏰀uso del motore;
e) ricevuta di pagamento delle spese tecniche e di segreteria di cui allart. 25.

Capo VI
 Disciplina dell’attività di pesca sportiva

Art. 21 - Disposizioni generali
1. Nella Riserva Naturale Marina Isole Tremiti non è consentita la pesca sportiva:
a. con attrezzi elettromeccanici e/o idraulici, come affondatori elettrici e salpa bolentini;
b. con uso di fonti luminose e procedure di pasturazione;
d. con utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e/o
non mediterranee;
e. dal tramonto al sorgere del sole.
2. Nella Riserva Naturale Marina Isole Tremiti non è consentita la pesca sportiva di esemplari delle seguenti specie:
a. Cernia (Epinephelus spp.);
b. Corvina (Sciaena umbra);
c. Ombrina (Umbrina cirrosa);
d. Murena (Murena helena).
e. Aragosta rossa (Palinurus elephas)
f. Astice (Homarus gammarus)
g. Magnosa (Scyllarides latus)
h. Magnosella (Scyllarus arctus)
i. Polpo(Octopusspp.) avente peso inferiore a 250 grammi.
3. Nella Riserva Naturale Marina Isole Tremiti è la vietata la cattura ed il prelievo di specie protette e di individui giovanili come individuati dalla normativa vigente.
4. In Zona C lattività di pesca sportiva è consentita nel rispetto delle seguenti modalità:
a. con un prelievo cumulativo giornaliero fino a 3 kg per persona e per un massimo di 5 kg ad imbarcazione, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
b. dallalba al tramonto;
c. con coppo;
d. con lenze, canne, bolentini, correntine con un massimo di 2 attrezzi per pescatore;
e. con lenze per cefalopodi, con un massimo di 2 lenze per unità navale;
f. con lenze a traino di superficie e di fondo, con un massimo di 2 traine per unità navale;
g. con palangaro fino ad un massimo di 100 ami.
5. In zona C è consentito il prelievo dei ricci di mare (Paracentrotus lividus), con un massimo giornaliero di 25 esemplari a persona.
6. In zona C è consentita la pesca subacquea dall’alba al tramonto con rotazione annuale delle aree indicate dalla cartografia ufficiale pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente Gestore da cartina allegata, nel seguente modo:
a. dalla data di pubblicazione del presente Disciplinare fino al 31/12/2011 intorno all’isola di San Nicola e la parte di zona C dell’Isola di Capraia;
b. dal 01/01/2012 al 31/12/2012 intorno all’isola di San Domino (con esclusione della Zona B di San Domino);
Entro il 31/01/2013 la Commissione di Riserva valuterà la possibilità di prorogare per altri due anni l’attività di pesca subacquea tenendo conto dell’impatto e della tutela ambientale a fronte di rilevamenti scientifici.
6. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio della Riserva Naturale Marina Isole Tremiti, lEnte Gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, in particolare stabilendo caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca sportiva, misure minime di cattura di varie specie, misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.

Capo VII
Disciplina delle attività di ricerca scientifica

Art. 22 - Disposizioni generali
1. Nelle zone A, B e C la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dellEnte gestore, sentito il Comune di Isole Tremiti.
2. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio limitatamente alle zone B e C della Riserva Naturale Marina Isole Tremiti.
3. I programmi di ricerca scientifica nellarea marina protetta finalizzati al controllo della qualità dellambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare nellambito del programma nazionale per il monitoraggio dellambiente marino costiero.
4. I programmi di ricerca scientifica nellarea marina protetta coordinati dal Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono consentiti, previa comunicazione allEnte gestore, nel rispetto delle modalità di cui allarticolo successivo. 5. Potranno essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, per le finalità di monitoraggio e gestione della Riserva Naturale Marina Isole Tremiti, specifici incarichi di ricerca.

Art. 23 - Modalità di richiesta per il rilascio delle autorizzazioni alla ricerca scientifica
1. Alla richiesta di autorizzazione, per lo svolgimento delle attività di cui allarticolo precedente, avanzata dal responsabile scientifico della ricerca, deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
a. tipo di attività e obiettivi della ricerca;
b. parametri analizzati;
c. aree oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire allEnte Gestore una relazione tecnico-scientifica sull􏰀attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l􏰀ente gestore.
3. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l􏰀attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista di inizio attività.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nella Riserva Naturale Marina Isole Tremiti, i richiedenti devono versare all’Ente Gestore un corrispettivo per le spese tecniche e di segreteria, secondo le modalità indicate nel successivo art. 25.

Titolo III
 Procedure autorizzative

Art. 24 􏰁 Procedura desame delle istanze di autorizzazione
1. Le istanze di autorizzazione sono esaminate dagli organi tecnici dell􏰀Ente Gestore, alla luce delle informazioni fornite all􏰀atto dell􏰀istanza medesima e nel rispetto dei seguenti criteri:
a) premialità ambientale;
b) destagionalizzazione;
c) ordine cronologico di presentazione della domanda;
d) residenza nel comune di Isole Tremiti.
2. Listanza di autorizzazione risulta accolta attraverso la ricevuta del fax, o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dellistanza stessa.
3. Il provvedimento di autorizzazione avrà valore se insieme alla copia del fax o dell’autorizzazione  ci sia ricevuta di pagamento delle spese tecniche e di segreteria di cui al successivo articolo 25.
4. L’Ente Gestore, qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici e il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale della Riserva Naturale Marina Isole Tremiti, potrà con successivo provvedimento regolamentare diversamente la presente disciplina.

Art. 25 - Corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni in zona B
1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per le spese tecniche e di segreteria.
2. Lentità dei corrispettivi è stabilita nellallegato 2 del presente Disciplinare.
3. Il Richiedente è tenuto al pagamento dellimporto stabilito al momento della richiesta dellautorizzazione e, in caso di diniego della istanza presentata, non saranno rimborsate le spese di segreteria.
4. Lente Gestore, con successivo provvedimento, potrà disciplinare la riduzione e/o lesenzione delle spese tecniche e di segreteria per i soggetti residenti nel comune ricadente nella Riserva Naturale Marina Isole Tremiti.

Art. 26􏰁 Provvedimenti durgenza
Con provvedimento motivato lEnte Gestore potrà limitare qualsiasi attività regolamentata dal presente disciplinare .

Art. 27 􏰁 Disposizioni generali
Per tutte le attività consentite dal presente disciplinare e nelle zone da esso individuate, l’Ente Gestore potrà richiedere comunicazione specifica al fine di adottare i provvedimenti ritenuti necessari o opportuni per la tutela dell􏰀area protetta.

Art. 28 – Sanzioni
1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel Decreto istitutivo della Riserva Naturale Marina Isole Tremiti e nel presente Disciplinare, salvo che il fatto sia regolamentato diversamente o costituisca reato, si applica lArticolo 30 delle legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni.
2. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1 che comporti una modificazione dello stato dellambiente e dei luoghi, si applicano le disposizioni previste allart. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. La violazione delle disposizioni previste dal Decreto istitutivo dellarea marina protetta e dal presente Disciplinare, compreso l􏰀eventuale utilizzo improprio della documentazione
autorizzativa, comporta la sospensione o la revoca delle autorizzazioni rilasciate.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza della Riserva Naturale Marina Isole Tremiti, dovrà essere trasmesso, in rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 689/81, allEnte Gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.
5. Lentità delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni di cui al comma 1, è determinata come da allegato al presente disciplinare.
6. Gli introiti derivanti dallapplicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dellEnte Gestore.
7. Ai soggetti che incorreranno in una delle infrazioni di cui al presente disciplinare non saranno concesse autorizzazioni di qualsiasi tipo per cinque anni dallaccertata violazione.